Da domani aumento dell’Iva al 22 percento: Senza l’approvazione dello specifico decreto salta lo stop all’aumento dell’Iva

Da domani aumento dell’Iva al 22%: Senza l’approvazione dello specifico decreto salta lo stop all’aumento dell’Iva

L’aumento dell’Iva dal 21% al 22% è ormai inevitabile. Con la paralisi dell’azione del governo non può essere approvato l’apposito decreto legge che prevede lo slittamento al 1°gennaio 2014. Secondo la legge ora in vigore “a decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%” (articolo 40 comma 1 – ter D.L. 6 luglio 2011 n.98).

Mancato rinvio– Si allontana ormai definitivamente la possibilità di far slittare al 1° gennaio 2014 l’aumento di un punto dell’Iva ordinaria passando dall’attuale 21% al 22%. Per bloccare l’aumento da domani 1° ottobre sarebbe necessaria la modifica dell’art. 40 comma 1 – ter del D.L. 98/2011 per opera di un Decreto legge da approvare dal Governo e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro domani (i Decreti legge possono infatti entrate in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Ma vista la situazione attuale dell’esecutivo sembra pressoché impossibile che possa avvenire, nei tempi necessari, l’approvazione del provvedimento in questione.

Fatture e scontrini– Con l’entrata in vigore dell’aumento deve essere modificata l’aliquota Iva ordinaria ai fini dell’emissione delle fatture fiscali, per le quali l’Iva viene esposta. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna relativa all’aliquota Iva del 22%. Tra i clienti che adoperano il file digitale offerto dallo Studio, in luogo del libro cartaceo, basterà attivare alla colonna “G” la percentuale del 22%. Lo studio è comunque a disposizione per assisterVi in tale operazione. Mentre per i clienti che utilizzano il registro cartaceo dovranno utilizzare una colonna adiacente a quella attualmente utilizzata per il 21%. Per i clienti che hanno esplicitata l’aliquota iva nel rapporto dei registratori di cassa è opportuno che contattino le ditte che si occupano della manutenzione per far variare l’aliquota esposta.

Cessione di beni - La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna del bene, indipendentemente dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% scatterà solo per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013.

Prestazioni di servizi- Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; quindi l’aumento delle aliquote può essere evitato, se il conto viene saldato entro oggi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. In ogni caso, se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione.

La fatturazione anticipata -Il sistema conosce dei motivi di deroga legati alla fatturazione o al pagamento anticipati. In caso di emissione della fattura, a prescindere da qualsiasi altra valutazione, l'operazione si considera effettuata alla data del documento. Dunque, sia per i beni che per i servizi, l'aliquota del 21% è “cristallizzata” laddove sia stata emessa fattura prima del 1° ottobre 2013. Così come l'aliquota risulta “bloccata” al 21% se l'acquirente ha provveduto al pagamento della cessione/prestazione non ancora effettuata, prima della suddetta data. Ma queste disposizioni in deroga implicano che nel caso di un'operazione regolata con saldo e acconto una parte del corrispettivo totale, perché pagato o fatturato anticipatamente alla variazione di aliquota, risulterà assoggettato al 21% e un'altra parte al 22%

Gli immobili- Per questi beni l'effettuazione dell'operazione è fatta coincidere con il momento della stipula del contratto con cui ne viene trasferita la proprietà. Non assume rilievo, invece, la stipula di un preliminare di vendita. C'è tuttavia da considerare che le compravendite di immobili abitativi sono spesso tassate ad aliquota ridotta (4 o 10 per cento) e dunque, rispetto a queste transazioni, la manovra non produce alcun effetto.

Contributo cassa- L’aumento dell’Iva al 22% non inciderà sulla base imponibile dei contributi integrativi delle Casse professionali (dal 2% al 5%, con rivalsa obbligatoria) o del contributo alla gestione separata Inps (4%, con rivalsa da concordare), calcolati sul compenso e sui rimborsi spese (diversi da quelli anticipati in nome e per conto).

Gli effetti sui prezzi - Quanto ai riflessi dell’aumento, va rammentato che l'Iva è un tributo neutro per gli operatori economici, che attraverso il meccanismo della detrazione non ne rimangono incisi, mentre il gravame fiscale è subito dai consumatori finali. La ripercussione sui privati dipende, dunque, dalle politiche di prezzo delle imprese, che possono scegliere, valutate le proprie capacità, se lasciare i prezzi di vendita invariati, accollandosi l'onere dell'aumento dell'Iva, ovvero di traslare, in tutto o in parte, sul consumo il maggior carico impositivo aumentando i prezzi finali.

Da domani aumento iva al 22 percento